Carissime/Carissimi,
con la presente vi ricordiamo che, ai sensi della L. 124/2017 (commi da 125 a 129), i soggetti iscritti al Registro delle Imprese devono pubblicare sul proprio sito aziendale entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l’elenco dettagliato degli aiuti e dei contributi pubblici fruiti nel corso dell’anno precedente.I soggetti che non sono dotati di un proprio sito internet potranno adempiere a tale onere provvedendo alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.
I soggetti obbligati a rispettare tale onere sono:
- Società di capitali (SPA, SRL, SAPA);
- Società di persone (SNC, SAS);
- Ditte individuali esercenti attività di impresa, qualunque sia il regime contabile di appartenenza;
- Società cooperative, comprese le cooperative sociali.
L’obbligo di pubblicazione riguarda i contributi e gli aiuti, di importo complessivo superiore a 10.000 euro, erogati dalle seguenti amministrazioni pubbliche:
- Stato;
- Enti locali: Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni;
- Istituzioni universitarie;
- Istituti autonomi case popolari;
- Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali;
- Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale(incluse le ASL);
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni(ARAN);
- Agenzie fiscali;
- Società a controllo pubblico(secondo parte della dottrina).
Sono soggetti all’obbligo i seguenti vantaggi:
- sovvenzioni;
- sussidi;
- contributi(inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
- vantaggi(incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul proprio sito internet ovvero su quello dell’associazione di categoria di appartenenza l’esistenza di tali aiuti, senza bisogno di fornire più dettagliate informazioni.
SANZIONI
La norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
Federterziario, al fine di permettere alle imprese associate di adempiere alle disposizioni in oggetto, ha realizzato sul proprio sito internet una sezione dedicata alle aziende che vorranno provvedere alla pubblicazione degli Aiuti e dei contributi pubblici.
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